Art. 20 - Le Facoltà
Art. 20 - Le Facoltà1. Le strutture didattiche sono costituite dalle Facoltà che si articolano in corsi di studio.
2. Le Facoltà hanno la funzione di organizzare e coordinare nei loro diversi aspetti le attività didattiche per il conferimento dei titoli accademici previsti dalla normativa vigente e dal presente Statuto.
3. Sono organi delle Facoltà: a) il Preside; b) il Consiglio di Facoltà.
4. Al fine di garantire il buon funzionamento dell’attività didattica, ogni Facoltà individua i Dipartimenti che forniscono il supporto organizzativo all’attività dei singoli corsi di studio.
Le Facoltà si avvalgono altresì di personale tecnico-amministrativo, di spazi e di risorse finanziarie messi a disposizione dagli organi di gestione dell’Università.
5. I Consigli di Facoltà possono deliberare l’istituzione di una Giunta e di Commissioni, senza potere deliberante, disciplinandone la composizione e le competenze.
6. L’elenco delle strutture didattiche e delle relative articolazioni è riportato nella tabella B allegata.