Art. 25 - Scuole di Specializzazione
Art. 25 - Scuole di Specializzazione1. Le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento post-lauream sono istituiti con decreto del Rettore su proposta delle Facoltà interessate e con delibera del Senato accademico, acquisita la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio di amministrazione. Sono organi delle scuole e dei corsi di perfezionamento il Direttore e il Consiglio.
2. Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento della scuola o del corso di perfezionamento. È eletto dal Consiglio fra i professori di ruolo che ne fanno parte, secondo modalità e durata fissate dai rispettivi regolamenti.
3. Il Consiglio della scuola o del corso di perfezionamento è composto da tutti i titolari degli insegnamenti impartiti e da una rappresentanza degli iscritti, eletta con modalità definite nel relativo regolamento. Il Consiglio annualmente approva la programmazione didattica e predispone per la Facoltà una relazione consuntiva sull’attività svolta.