Capo 7 - Strutture di servizio
Capo 7 - Strutture di servizio adminArt. 26 - Principi generali
Art. 26 - Principi generali1. Con lo scopo di assicurare rapidità ed efficienza nel perseguimento dei fini istituzionali, l'attività amministrativa dell'Università è organizzata esclusivamente in centri di spesa autonomi - indicati in apposito elenco allegato al presente Statuto - le cui tipologie funzionali sono definite dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Salve le specificità connesse alle diverse tipologie, a ciascun centro di spesa autonomo é preposto un direttore, responsabile della gestione.
3. I direttori dei centri di spesa operano conformemente alle direttive generali del Consiglio di amministrazione e in attuazione delle delibere dei rispettivi organi collegiali (qualora istituiti); essi sono responsabili della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa ed esercitano autonomi poteri di spesa; organizzano le risorse strumentali ed umane assegnate.
4. L’Università definisce la pianta organica del personale docente, dirigente e tecnico-amministrativo, come previsto nell’art. 8, comma 2 lett. b e art. 10 comma 2 lett. g del presente Statuto, nel perseguimento dei propri fini istituzionali e nell’ambito della propria autonomia, entro i soli limiti di compatibilità delle proprie disponibilità finanziarie.
5. L’Università, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può stipulare contratti di lavoro autonomo di diritto privato, secondo le modalità stabilite dalle norme in vigore, con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, per :
a) attivazione di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e diploma e nelle scuole;
b) attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali nei corsi di diploma e nelle scuole;
c) copertura di insegnamenti ufficiali non fondamentali o non caratterizzanti nei corsi di laurea, di diploma e nelle scuole che non sia stato possibile far coprire a professori di ruolo, ricercatori confermati e categorie equiparate o per i quali si renda particolarmente opportuno, in relazione ai loro specifici contenuti formativi, l'apporto di competenze esterne all'Università.
Art. 27 - Accesso alla qualifica di dirigente
Art. 27 - Accesso alla qualifica di dirigente1. L’accesso alla qualifica di dirigente, nei limiti della pianta organica, avviene mediante concorso per esami indetto con decreto del Rettore pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. All’atto di bandire il concorso, il Consiglio di amministrazione stabilisce la quota dei posti da riservare a personale dell’Università. A concorso espletato i posti non assegnati a personale della Università sono attribuiti a concorrenti esterni.
3. Le modalità generali per lo svolgimento dei concorsi per l’accesso alla dirigenza verranno disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.
Art. 28 - Il Direttore amministrativo
Art. 28 - Il Direttore amministrativo1. Il Direttore amministrativo è a capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed è responsabile dell’efficienza e del buon funzionamento degli stessi ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale dirigente e tecnico-amministrativo.
2. Il Direttore amministrativo, oltre ai compiti di cui all'art.26:
a) cura l'attuazione dei programmi e il raggiungimento degli obiettivi affidandone la gestione ai dirigenti;
b) formula proposte agli organi di Ateneo inerenti all'organizzazione dei servizi e del personale;
c) definisce, sentite le organizzazioni sindacali, l'orario di servizio e di apertura al pubblico conformemente agli indirizzi degli organi di Ateneo;
d) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in inerzia degli stessi;
e) esercita, anche in base a specifiche direttive del Consiglio di amministrazione, la vigilanza sui beni dell'Università e sulla legittimità degli atti relativi all’acquisizione e all’impiego delle risorse;
f) assegna alle strutture il personale tecnico-amministrativo in coerenza con la pianta organica e con le direttive generali del Consiglio di amministrazione, valutando le specifiche competenze necessarie;
g) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i dirigenti, di norma su richiesta del responsabile ed anche prescindendo da questa in caso di grave incuria del responsabile;
h) presenta annualmente una relazione al Rettore sulle attività svolte;
i) esercita le ulteriori funzioni individuate dalle leggi, dallo Statuto e dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche adottando atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
3. L'incarico di Direttore amministrativo è conferito dal Rettore, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, a un dirigente dell'Ateneo ovvero, previo specifico avviso pubblico, ad un dirigente di altra sede universitaria, ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; l’incarico è a tempo determinato, non superiore a quattro anni, e può essere confermato.
4. Al Direttore amministrativo è attribuita la qualifica prevista dal regolamento di cui al primo comma dell'art.6 del Decreto legislativo n.29/93. Al Direttore amministrativo si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa in materia di responsabilità e verifica dei risultati.
5. La revoca dell’incarico è disposta con atto motivato del Rettore, previo parere del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e previa contestazione all’interessato, per gravi irregolarità o inefficienza nell’adempimento dei suoi compiti.
Art. 29 - Incarichi di funzioni dirigenziali
Art. 29 - Incarichi di funzioni dirigenziali1. L’attribuzione di ciascun incarico di funzione dirigenziale e il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale diversi sono deliberati con decreto del Rettore su proposta del Direttore amministrativo tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionali, anche in relazione ai risultati conseguiti in prece-denza e applicando, ove possibile ed opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi.
2. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consu-lenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.
Art. 30 - Atti dei dirigenti
Art. 30 - Atti dei dirigenti1. Il regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina la forma e la procedura degli atti assunti dai dirigenti, nonchè le modalità di verifica della responsabilità dirigenziale.
Art. 31 - Indennità
Art. 31 - Indennità1. Al Direttore amministrativo, agli incaricati di funzioni dirigenziali ed ai direttori di centro di spesa appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo sono riconosciute indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università, annualmente determinate dal Consiglio di amministrazione in ragione delle disponibilità finanziarie, con le modalità di cui all'art.24 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche, in quanto applicabili, e nel rispetto delle previsioni normative di carattere contrattuale.
1 bis Al Rettore può essere riconosciuta un’indennità di carica a gravare sul bilancio dell’Università, annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Università prevede idonee forme di copertura dei rischi derivanti dalla gestione delle varie attività dell’ente che possono ingenerare responsabilità professionali patrimoniali (civili o amministrative) e più in generale di responsabilità civile verso terzi. Nel Regolamento Generale di Ateneo vengono stabiliti i limiti e le modalità di dette coperture, nonché le categorie di soggetti cui si riferiscono.
3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.44 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n.1611 l'Università può assumere a proprio carico le spese di difesa legale per l'assistenza dei dipendenti nei confronti dei quali sia stato aperto un procedimento di respon-sabilità penale e/o civile per fatti o atti compiuti nell'espletamento dei compiti d'ufficio. In tale caso, nello stabilire le condizioni, le modalità ed i limiti di tale onere, il regolamento dovrà co-munque prevedere l'obbligo da parte dell'amministrazione di esigere dal dipendente tutti gli oneri di difesa sostenuti nel caso questi sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per fatti commessi con dolo o colpa grave.
Art. 32 - bis - Nucleo di Valutazione di Ateneo
Art. 32 - bis - Nucleo di Valutazione di Ateneo1. L’Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione di Ateneo composto da cinque a nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in campo non accademico.
3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo dura in carica in corrispondenza con il mandato del Rettore. I relativi membri sono nominati dal Rettore con proprio decreto, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione. I membri del Nucleo designano fra essi il Presidente che è nominato con decreto rettorale.
4. L’Università assicura al Nucleo di Valutazione di Ateneo l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
Art. 32 - Collegio dei Revisori
Art. 32 - Collegio dei Revisori1. Presso l’Università, con Decreto del Rettore, sentito il Consiglio di amministrazione, è nominato un Collegio di Revisori di conti composto da tre membri effettivi ed uno supplente; il Presidente viene scelto tra i Magistrati della Corte dei Conti anche a riposo.
2. Il Collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
3. Con lo stesso Decreto è stabilito il compenso annuo spettante ai Revisori a carico del bilancio universitario, da determinarsi secondo la normativa vigente.
4. Nelle determinazioni del Collegio, in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. I Revisori dei conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Art. 33 - Centri interstrutturali di servizio
Art. 33 - Centri interstrutturali di servizio1. Per attività di servizio di rilevante impegno finanziario, relative a progetti almeno quin-quennali e che coinvolgano le attività di più strutture, o di interesse generale per la didattica, la ricerca o l’amministrazione, il Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, può deliberare la costituzione di Centri interstrutturali di servizio. Le risorse finanziarie e di personale per lo svolgimento delle attività in questione devono essere contabilizzate a carico delle strutture servite dal Centro.