Art. 27 - Accesso alla qualifica di dirigente
Art. 27 - Accesso alla qualifica di dirigente1. L’accesso alla qualifica di dirigente, nei limiti della pianta organica, avviene mediante concorso per esami indetto con decreto del Rettore pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
2. All’atto di bandire il concorso, il Consiglio di amministrazione stabilisce la quota dei posti da riservare a personale dell’Università. A concorso espletato i posti non assegnati a personale della Università sono attribuiti a concorrenti esterni.
3. Le modalità generali per lo svolgimento dei concorsi per l’accesso alla dirigenza verranno disciplinate con apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.