Art. 29 - Incarichi di funzioni dirigenziali

Art. 29 - Incarichi di funzioni dirigenziali

1. L’attribuzione di ciascun incarico di funzione dirigenziale e il passaggio ad incarichi di funzione dirigenziale diversi sono deliberati con decreto del Rettore su proposta del Direttore amministrativo tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionali, anche in relazione ai risultati conseguiti in prece-denza e applicando, ove possibile ed opportuno, il criterio di rotazione degli incarichi.
2. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consu-lenza, studio e ricerca di livello dirigenziale.

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