Art. 32 - bis - Nucleo di Valutazione di Ateneo
Art. 32 - bis - Nucleo di Valutazione di Ateneo1. L’Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa.
2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione di Ateneo composto da cinque a nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in campo non accademico.
3. Il Nucleo di Valutazione di Ateneo dura in carica in corrispondenza con il mandato del Rettore. I relativi membri sono nominati dal Rettore con proprio decreto, sentiti il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione. I membri del Nucleo designano fra essi il Presidente che è nominato con decreto rettorale.
4. L’Università assicura al Nucleo di Valutazione di Ateneo l’autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.