Art. 34 - Istituti

Art. 34 - Istituti

1. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Statuto gli Istituti attualmente attivati presso le Facoltà dell'Ateneo sono riassorbiti secondo le disposizioni seguenti.
2. Gli Istituti per i quali è in corso un processo di aggregazione dipartimentale sono disattivati secondo quanto previsto dall’art. 88 del D.P.R. 382/80.
3. Gli Istituti cui afferisce un numero di professori di ruolo e di ricercatori almeno pari a dodici unità, per i quali entro un anno dall’entrata in vigore dello Statuto non venga iniziata la procedura di cui al comma due, si trasformeranno entro i successivi due anni in Dipartimenti secondo le modalità che saranno stabilite con regolamento di Ateneo.
4. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Statuto gli Istituti cui afferiscono professori di ruolo e ricercatori con un numero inferiore a dodici unità, verranno disattivati e i membri relativi afferiranno a strutture dipartimentali già esistenti secondo criteri di affinità.
5. Nell’ambito delle strutture dipartimentali a cui afferiscono, gli Istituti della Facoltà di Medicina e Chirurgia, per le loro specifiche finalità assistenziali, possono mantenere la loro connotazione strutturale quali Unità Cliniche Operative.
6. La gestione amministrativo-contabile degli Istituti, nelle more della loro disattivazione, è affidata, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, a centri di servizio.
7. Fino alla disattivazione degli Istituti, i Direttori degli stessi fanno parte del Consiglio delle Strutture Scientifiche di cui all'art.19.

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