Art. 35 - Costituzione degli organi statutari
Art. 35 - Costituzione degli organi statutari1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore dello Statuto si procede all’avviamento degli adempimenti per la costituzione del Consiglio degli Studenti, del Consiglio di amministrazione e delle rappresentanze elettive in seno ai Consigli di Facoltà e al Senato accademico.
2. Entro ulteriori novanta giorni si procede ad eleggere i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che parteciperanno alle elezioni del Rettore, come previsto dall’articolo 7.
3. Il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione in carica all’entrata in vigore dello Statuto continuano ad esercitare le rispettive attribuzioni fino all’insediamento nella loro composizione statutaria, che avverrà entro il 30 settembre 1997.
4. Il mandato del Rettore in carica, che ha avuto inizio il 1° novembre 1993, è prolungato fino al 31 ottobre 1997. Entro il 30 aprile 1997 saranno avviate le procedure per l’elezione del nuovo Rettore, il cui mandato avrà inizio con il 1° novembre 1997.
5. I Presidi e i titolari di cariche elettive diverse da quelle dei commi precedenti in carica all’entrata in vigore dello Statuto eserciteranno il loro mandato sino alla scadenza naturale.
6. Qualora, nella fase di prima applicazione del presente Statuto, i mandati elettivi abbiano inizio ad anno accademico avviato, lo scorcio residuo di anno accademico si aggiunge alla durata ordinaria degli stessi.