Art. 37 - Norme generali per le elezioni

Art. 37 - Norme generali per le elezioni

1. I componenti elettivi degli organi collegiali previsti dallo Statuto restano in carica tre anni accademici, ad eccezione delle rappresentanze studentesche che durano in carica due anni accademici.
2. Le rappresentanze degli enti esterni in Consiglio di amministrazione durano in carica per lo stesso periodo dei componenti elettivi dell'Ateneo.
3. Le convocazioni dei collegi elettorali, ove non sia diversamente previsto, sono effettuate dal Decano.

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