Art. 40 - Il Garante di Ateneo
Art. 40 - Il Garante di Ateneo1. E’ istituito il Garante di Ateneo con il compito di esaminare gli esposti di singoli rispetto ad atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli componenti dell’Università.
2. Il Garante comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l’esposto e, qualora ne ravvisi l’opportunità, trasmette le sue conclusioni all’organo o alla struttura di competenza.
3. Il Garante viene scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all’Università, con le quali non sia mai stato posto in essere in precedenza un rapporto di servizio; se tale rapporto viene costituito il Garante decade dal suo ufficio.
4. Il Garante viene eletto dal Senato accademico, a maggioranza degli aventi diritto, su proposta del Rettore. La carica ha la durata di quattro anni accademici e non è rinnovabile.
5. Gli organi dell’Ateneo e gli uffici dell’amministrazione universitaria collaborano con il Garante fornendogli le informazioni e gli atti o documenti che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti senza che gli possa esser opposto il segreto d’ufficio.
6. Gli oneri derivanti vengono definiti dal Consiglio di amministrazione.