Art. 2
Art. 2Si possono utilizzare esclusivamente:
a) Aule di Istituto e Dipartimento, per gli spazi temporali che non figurino occupati, sulla base della programmazione didattica effettuata dalle Presidenze delle Facoltà, quando non siano utilizzate per lezioni e altre attività didattiche;
b) Aule che non contengono particolari attrezzature tecnico-scientifiche.