Art. 2

Art. 2

Si possono utilizzare esclusivamente:

a) Aule di Istituto e Dipartimento, per gli spazi temporali che non figurino occupati, sulla base della programmazione didattica effettuata dalle Presidenze delle Facoltà, quando non siano utilizzate per lezioni e altre attività didattiche;
b) Aule che non contengono particolari attrezzature tecnico-scientifiche.

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