Art. 1 - Procedura preliminare
Art. 1 - Procedura preliminareIn occasione della predisposizione del bilancio di previsione dell'Università, per ciascun anno accademico, Istituti e Dipartimenti verranno invitati a trasmettere al Senato Accademico, con descrizione sommaria, le caratteristiche e gli elementi essenziali (compreso il costo) dei viaggi d'istruzione che intendono effettuare nell'esercizio finanziario cui il bilancio si riferisce.
Il Senato Accademico è tenuto a stabilire la graduatoria tra i diversi viaggi d'istruzione proposti ed in particolare ad indicare quali viaggi d'istruzione costituiscono parte integrante dei corsi istituzionali d'insegnamento universitario.
Il Senato Accademico trasmetterà, quindi, al Consiglio di Amministrazione (specificatamente alla Commissione Bilancio del C.A.) la graduatoria di cui sopra.
Il Consiglio di Amministrazione (specificatamente la Commissione Bilancio del C.A.) definirà in via istruttoria - sulla base delle priorità indicate dal Senato Accademico e dei fondi a disposizione - viaggi d'istruzione finanziabili.
I relativi importi saranno collocati nelle voci di bilancio concernenti gli Istituti e i Dipartimenti.