Art. 2 - Requisiti di idoneità ed istituzioni dei Corsi

Art. 2 - Requisiti di idoneità ed istituzioni dei Corsi

1. I corsi possono essere attivati anche in consorzio con altre Università o in regime di convenzione con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, nonchè di strutture ed attrezzature idonee.
2. I corsi sono istituiti annualmente con Decreto del Rettore, su proposta dei Consigli di Dipartimento, previa valutazione del Nucleo di Valutazione interna in merito alla sussistenza dei requisiti di idoneità di cui al 6° comma del presente articolo e previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo che verificheranno la coerenza del corso con la programmazione formativa, la disponibilità di risorse umane e finanziarie necessarie all’attivazione.
3. Con periodicità annuale il Nucleo di valutazione verificherà la permanenza dei requisiti per ogni corso istituito. In caso di valutazione negativa di un corso già attivato, il nucleo di valutazione ne darà immediata comunicazione al Collegio dei docenti del corso. Il Collegio, preso atto delle osservazioni, dovrà nei mesi successivi riportare il corso allo standard qualitativo previsto. Il nucleo di valutazione interna verificherà i correttivi messi in atto dal Collegio; in caso di sussistenza dei requisiti negativi potrà proporre al Rettore la disattivazione del dottorato, in sede di eventuale richiesta di rinnovo.
4. Il Rettore dell’Università invia al Ministero, per la trasmissione all’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, una relazione annuale del nucleo di valutazione interna sui risultati dell’attività di valutazione accompagnata dalle osservazioni del Senato Accademico alla relazione stessa.
5. I corsi di Dottorato hanno sede presso i Dipartimenti. Non potranno essere attivati corsi di dottorato con un numero di ammessi inferiore a tre.
6. Sono requisiti di idoneità:

· la presenza nel Collegio dei docenti di almeno sette fra professori e ricercatori delle aree scientifiche di riferimento del corso e, nel complesso, di almeno dieci docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva in quel Collegio.
· la disponibilità di adeguate risorse finanziarie e di specifiche strutture operative e scientifiche per il corso e per l’attività di studio e di ricerca dei dottorandi (laboratori, biblioteche, strutture informatiche);
· la previsione di un coordinatore responsabile dell’organizzazione del corso, di un collegio dei docenti e di tutori in numero proporzionato ai dottorandi e con documentata produzione scientifica nell’ultimo quinquennio nelle aree di riferimento del corso;
· la possibilità di documentata collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani o stranieri che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative;
· la previsione di percorsi formativi orientati all’esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o soggetti privati;
· l’attivazione di sistemi di valutazione, da parte del Collegio dei docenti, relativi alla permanenza dei predetti requisiti, alla rispondenza del corso agli obiettivi formativi anche in relazione agli sbocchi professionali, al livello di formazione dei dottorandi.
7. Le proposte oltre ad ottemperare ai requisiti di cui al punto precedente dovranno essere presentate su apposita scheda-rilevazione in cui andranno riportati i seguenti dati:
· la denominazione del Dottorato;
· le aree scientifiche;
· gli eventuali indirizzi nei quali articolare le linee di ricerca;
· la lingua straniera di cui si chiede la buona conoscenza ai sensi del 5° comma dell’art. 6 del presente Regolamento. In alternativa si potrà proporre una rosa di lingue tra le quali il candidato potrà effettuare una scelta;
· l’eventuale lingua diversa dall’italiano per lo svolgimento della prova scritta dell’esame di ammissione ai sensi del 7° comma dell’art. 6 del presente Regolamento;
· l’indicazione del Dipartimento cui afferisce organizzativamente il corso, a cui saranno erogati annualmente dal Consiglio di Amministrazione i contributi di funzionamento;
· l’indicazione dei Dipartimenti dell’Ateneo concorrenti alla gestione del Dottorato;
· la natura del corso (unica o in compartecipazione). In caso di compartecipazione si dovranno allegare le delibere di adesione;
· la durata di ogni ciclo del corso comunque non inferiore a tre anni;
· le tematiche scientifiche che devono essere sufficientemente ampie e riferirsi al contenuto di un settore-scientifico disciplinare o di un’aggregazione di più settori;
· l’ordinamento del corso: gli obiettivi formativi, anche in relazione agli sbocchi professionali, i programmi di studio, le modalità di svolgimento dell’attività didattica e di ricerca;
· il numero dei posti, distinti tra ordinari e soprannumerari, comunque non inferiore a tre che le strutture presso cui ha sede il corso sono potenzialmente in grado di gestire;
· il numero delle borse di Dottorato richieste all’Ateneo, il numero delle borse finanziate da altri soggetti. In caso di partecipazione al corso di altri Atenei, ciascun Ateneo contribuisce agli oneri previsiti per l’attivazione e l’istituzione del dottorato. In caso di finanziamento di terzi dovranno risultare allegate delle lettere di intenti;
· la composizione del Collegio dei docenti. Relativamente a ciascun componente andrà allegato l’elenco della produzione scientifica dell’ultimo quinquennio nelle aree di riferimento del corso. Il Dipartimento proponente dovrà prendere inoltre atto dei nominativi indicati dalle altre eventuali strutture compartecipanti;
· le strutture operative e scientifiche utilizzabili;
· eventuali convenzioni o intese con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all’art. 2195 del codice civile o soggetti di cui all’art. 17 della Legge 317/91. Tali accordi prevedono dei programmi di studi concordati con i predetti soggetti in ordine alla concessione delle agevolazioni di cui all’art. 5 della Legge 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni;
· i contributi per l’accesso e la frequenza ai corsi.
8. L’istituzione dei corsi è comunicata tempestivamente dal Rettore dell’Università al Ministero che ne cura la diffusione.
9. I Dipartimenti che chiedono l’adesione ad un dottorato con sede amministrativa presso altro Ateneo, qualora la medesima comporti oneri finanziari di adesione, dovranno indicare nella delibera anche il finanziamento richiesto, ferme restando le seguenti indicazioni:
· la denominazione del Dottorato;
· le aree scientifiche;
· gli eventuali indirizzi nei quali articolare le linee di ricerca;
· i requisiti richiesti dalla sede amministrativa;
· l’elenco dei docenti afferenti al Dipartimento appartenenti alle aree scientifiche del corso ed inoltre il Referente dell’Ateneo, componente il Collegio, con le funzioni di Coordinatore locale;
· la composizione del Collegio dei docenti del dottorato;
· le strutture operative e scientifiche utilizzabili, presso l’Ateneo.

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