Art. 4 - Organi del corso di Dottorato
Art. 4 - Organi del corso di Dottorato1. Sono organi direttivi del corso di dottorato il Collegio dei docenti ed il Coordinatore.
2. 2. Il Collegio dei docenti è composto da docenti di prima e seconda fascia, dai ricercatori nonché eventualmente da esperti qualificati in numero inferiore alla metà dei componenti. Il Consiglio di Dipartimento avalla le richieste dei docenti a far parte dei Collegi dei Docenti.
Il Collegio dei docenti è composto da almeno 10 docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva.
Possono far parte del Collegio, in soprannumero, componenti provenienti da Atenei diversi da quelli partecipanti alla gestione del corso di dottorato ovvero i rappresentanti di eventuali Enti finanziatori di posti aggiuntivi. Tali membri possono partecipare alle riunioni del Collegio, ma il loro voto si configura come esclusivamente consultivo.
I componenti il Collegio possono far parte di altri Collegi dei docenti di dottorato, purché si rispetti la composizione di almeno dieci docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva.
Il Collegio è unico per tutti i cicli attivati. I membri di Enti consorziati vi fanno parte esclusivamente per il periodo consortile.
Il Direttore del Dipartimento proponente, in sede di prima attivazione del corso, successivamente all’istituzione, convocherà i componenti il Collegio che provvederanno all’elezione del Coordinatore.
In corrispondenza delle sedute sarà redatto un verbale. Il verbale entro 5 giorni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, sarà trasmesso completo degli allegati in un originale e copia alla Segreteria dei Dottorati di ricerca dell’Ateneo che ne curerà la conservazione.
E’ compito del Collegio:
· proporre al Rettore i nominativi dei componenti le Commissioni giudicatrici per l’esame di ammissione e per l’esame finale di dottorato;
· fissare la data di effettivo inizio dei corsi;
· indicare il tutore responsabile del dottorando;
· concordare ed approvare le linee di ricerca proposte dai dottorandi di concerto con il tutore;
· organizzare le attività di formazione;
· autorizzare i dottorandi a recarsi presso strutture italiane od estere non facenti parti quali sedi convenzionate del dottorato, per un periodo di formazione superiore ai sei mesi;
· dichiarare l’equivalenza o meno dei titoli di studio, conseguiti all’estero, ai soli fini dell’ammissione al concorso del dottorato;
· deliberare la relazione sull’attività svolta da ogni singolo iscritto ai fini del giudizio di ammissibilità o meno all’anno di corso successivo; il giudizio negativo comporterà l’esclusione dal corso;
· assegnare in alternativa all’ammissione all’esame finale, una proroga della presentazione della tesi;
· predisporre una relazione di presentazione alla Commissione giudicatrice per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, comprensiva dell’intero periodo di frequenza di dottorato.
Nella prima riunione, in occasione della costituzione del Collegio dei docenti, nel caso di dottorati di nuova istituzione, e comunque nella prima riunione dell’anno solare per tutti i Collegi, va autocertificata la composizione di quest’Organo con almeno dieci docenti di ruolo presenti in maniera esclusiva.
3. Il Coordinatore è un professore di ruolo a tempo pieno ed afferisce alla sede amministrativa del corso, viene eletto dal Collegio dei docenti, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. I componenti il Collegio hanno facoltà in qualsiasi momento di autoconvocarsi - su iniziativa di almeno 3 membri - e di provvedere a maggioranza assoluta alla nomina di un nuovo Coordinatore.