Art. 5 - Titolo di ammissione ai corsi

Art. 5 - Titolo di ammissione ai corsi

1. Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di laurea o di analogo titolo accademico conseguito all’estero, preventivamente riconosciuto dal Collegio dei docenti, ai soli fini dell’ammissione, anche nell’ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità. Il Collegio dei docenti potrà valutare il titolo straniero successivamente all’ammissione, ma preventivamente all’eventuale immatricolazione nei casi in cui al comma 4.2 del successivo art. 6.
2. I vincitori di concorso di dottorato che abbiano sede presso cliniche universitarie potranno essere impiegati, a domanda, nell’attività assistenziale. In tal caso sarà richiesto il possesso dell’abilitazione professionale nonchè una copertura assicurativa contro i rischi professionali.

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