Art. 7 - Commissione giudicatrice
Art. 7 - Commissione giudicatrice1. Per la valutazione comparativa dei candidati è nominata apposita Commissione giudicatrice, composta come previsto dal D.M. n. 224 dd. 30.4.1999, art.6, comma 5.
2. I componenti, in numero di tre, dovranno essere professori universitari di ruolo e ricercatori universitari (appartenenti di norma ai Settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il corso ed i componenti il Collegio) cui possono essere aggiunti non più di due esperti, anche stranieri, scelti nell’ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti è obbligatoria qualora si realizzino le condizioni di cui al penultimo punto dell’elenco di cui al 7° comma dell’art. 2 del presente Regolamento.
3. Della Commissione non potrà far parte più di un ricercatore.
4. Le Commissioni giudicatrici per l’esame di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università di Trieste sono nominate con Decreto del Rettore su proposta del Collegio dei docenti del corso.
5. Nel caso in cui la proposta non fosse stata effettuata entro il termine fissato con apposita circolare, alla nomina provvederà direttamente il Rettore previa segnalazione dei nominativi da parte del Direttore del Dipartimento proponente il corso.
6. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.