Art. 9 - Obblighi e diritti dei dottorandi

Art. 9 - Obblighi e diritti dei dottorandi

1. L’inadempienza degli obblighi previsti per il dottorando comporterà l’esclusione o la sospensione dal Corso, con decisione motivata del Collegio dei docenti, previa verifica dei risultati conseguiti.
2. Gli iscritti hanno l’obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell’ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalità che saranno fissate dal Collegio dei docenti con il tutor ed approvate secondo un piano prestabilito.
3. I dottorandi hanno l’obbligo di concordare e sottoporre all’approvazione del Collegio dei docenti le linee di ricerca.
4. Qualora un dottorando abbia sospeso la frequenza per un periodo superiore ad un mese senza giustificazione e non per i casi previsti, con decisione del Collegio dei docenti si provvederà all’esclusione dal corso.
5. I dottorandi hanno diritto:

· alla borsa di studio, ove ne ricorrano le condizioni;
· alla copertura assicurativa, quali studenti iscritti all’Università degli Studi di Trieste;
· all’accesso alle strutture ed ai mezzi informatici secondo quanto previsto dal programma di ricerca;
· ad una rappresentanza all’interno dei Dipartimenti, fissata dai Regolamenti delle strutture sedi di dottorato;
· l’accesso alla mensa;
alla possibilità di chiedere l’intervento del Collegio dei docenti in caso di controversie con il proprio tutor. Il Collegio dei docenti, sentite le due parti (tutore e dottorando) assumerà una decisione motivata valutando, al caso, ove possibile, l’opportunità di sostituzione del tutor.

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