Art. 10 - Borsa di studio

Art. 10 - Borsa di studio

1. Gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 210/98, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'art. 5, comma 1, lettera b), della Legge 449/97 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'importo delle borse non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a) della Legge 315/98 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il numero di borse di studio conferite dall'Unversità, comprensivo di quelle conferite su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 210/98, è non inferiore alla metà dei dottorandi.
4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parità di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.97, pubblicato sulla G.U. n. 116 dd. 09.06.97, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. In alternativa alla borsa di studio ordinaria gli ammessi ai corsi di dottorato possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione Europea o di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi.
6. Il pagamento della borsa di studio è mensile.
7. In caso di sospensione di durata superiore ai trenta giorni ovvero di esclusione dal corso, non potrà essere erogata la borsa di studio.
8. È consentita, su istanza del borsista di dottorato, e previo parere favorevole del Collegio dei Docenti, la sospensione dell’erogazione della borsa per tutta la durata di altra borsa di studio di cui il dottorando risulti fruitore. Le quote risparmiate saranno destinate alle economie

9. L'importo della borsa di studio è aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero, in strutture che non siano sedi del corso, nella misura del 50%.

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