Art. 11 - Mobilità dottorandi
Art. 11 - Mobilità dottorandi1. Con apposito Regolamento vengono stabiliti i criteri per accedere a rimborsi di spese sostenute a seguito di trasferte nell’ambito dell’attività di ricerca del dottorato.
1. Con apposito Regolamento vengono stabiliti i criteri per accedere a rimborsi di spese sostenute a seguito di trasferte nell’ambito dell’attività di ricerca del dottorato.