Art. 12 - Attività didattica dottorandi

Art. 12 - Attività didattica dottorandi

1. Con apposito Regolamento viene disciplinato l’eventuale affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attività didattica di carattere sussidiario, integrativa o tecnico-pratico che non deve in ogni caso compromettere l’attività di formazione alla ricerca.
2. La collaborazione didattica è facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli delle università.

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