Art. 13 - Conseguimento del titolo
Art. 13 - Conseguimento del titolo1. Al termine del periodo di formazione, i dottorandi sono tenuti a superare un esame finale tendente a dimostrare di avere ottenuto risultati di rilevante valore scientifico, presentando una dissertazione scritta o un lavoro grafico. Tali risultati vengono accertati da apposita Commissione.
2. La tesi, che può essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, deve comunque riportare una breve esposizione riassuntiva del lavoro svolto sia in lingua italiana, sia nell’eventuale altra lingua straniera prescelta. Le copie della tesi ed il riassunto espositivo dovranno essere firmati dal Coordinatore e dal tutore.
3. Il titolo di dottore di ricerca è conferito dal Magnifico Rettore e si consegue all’atto del superamento dell’esame finale. Nelle more della consegna del diploma originale, a firma del Rettore, viene rilasciata la relativa certificazione.
4. L’Università, successivamente al rilascio del titolo, cura il deposito della tesi finale, corredato dal riassunto espositivo, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
5. L’esame può essere ripetuto una sola volta, in caso di valutazione negativa, su richiesta del candidato, nella sessione dell’anno accademico immediatamente successivo.
6. Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
7. Gli atti relativi alle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati, sono resi pubblici.