Art. 15 - Commissione giudicatrice finale - adempimenti candidati
Art. 15 - Commissione giudicatrice finale - adempimenti candidati1. La Commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca è composta da tre membri scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso.
2. Almeno due membri devono appartenere a università, anche straniere, non partecipanti al dottorato e non devono essere componenti del collegio dei docenti. Tali componenti non devono aver fatto parte del Collegio del dottorato da almeno due anni.
3. La Commissione può essere integrata da non più di due esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere.
4. Le Commissioni giudicatrici per l’esame finale dei corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università di Trieste sono nominate con Decreto del Rettore su proposta deliberata dal Collegio dei docenti del corso.
5. Ove il Collegio dei docenti ne ravvisi la necessità, con delibera motivata, potrà segnalare più Commissioni in considerazione dei diversi indirizzi del dottorato e dei diversi percorsi formativi e di ricerca dei candidati.
6. La proposta di nomina delle Commissioni deve avvenire entro il termine del 30 settembre di ogni anno, per i cicli fino al XIV, entro il termine del 30 novembre, per i cicli a partire dal XV. Nel caso in cui la proposta non fosse stata effettuata nei tempi previsti, alla nomina provvederà direttamente il Rettore previa segnalazione dei nominativi da parte del Direttore del Dipartimento proponente il corso.
7. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali la commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
8. Gli esami per il conferimento del titolo di dottore di ricerca si svolgono nel periodo 2 gennaio - 28 febbraio, per i cicli fino al XIV, nel periodo 1° marzo – 30 aprile, per i cicli a partire dal XV. Nel fissare la data la Commissione dovrà tenere comunque presente che gli esami dovranno concludersi improrogabilmente entro i 90 giorni successivi al Decreto Rettorale di nomina. Decorso tale termine senza che la Commissione abbia concluso i lavori essa decade ed il Rettore nomina - sentito il Collegio dei docenti - una nuova Commissione, con l’esclusione dei componenti decaduti, sia effettivi che supplenti eventualmente divenuti effettivi.
9. I candidati provenienti da corsi diversi attivati in altri Atenei saranno sottoposti alle stesse prescrizioni ed inoltre dovranno produrre anche una dichiarazione della sede amministrativa di appartenenza con la quale verrà certificata la mancata attivazione del corso di riferimento del candidato esterno.