Art. 17 - Contributi

Art. 17 - Contributi

1. La frequenza ai corsi di dottorato nonchè la richiesta di iscrizione all’esame finale richiedono il pagamento di contributi annualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo.
2. I contributi sono graduati secondo i criteri ed i parametri di cui al D.P.C.M. 30.04.97,pubblicato sulla G.U. n. 116 dd. 09.06.97, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. I dottorandi titolari di borse di studio conferite dall’Università su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all’art. 4. comma 3 della Legge 210/98 sono esonerati preventivamente dai contributi per l’accesso e la frequenza dei corsi. In caso di parità di merito prevarrà la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del D.P.C.M. 30.04.97.

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