Art. 5 - Termini per il rilascio dell'autorizzazione
Art. 5 - Termini per il rilascio dell'autorizzazione1. Il Magnifico Rettore si pronuncia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta d’autorizzazione.
2. Qualora il docente o ricercatore presti temporaneamente servizio presso Amministrazioni pubbliche diverse dall’Università, l’autorizzazione è subordinata all’intesa tra le due Amministrazioni. In tal caso il termine per provvedere è per l’Università di appartenenza di 45 giorni e si prescinde dall’intesa se l’Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio non si pronunzia entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta d’intesa dell’Università.
3. Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione si intende accordata, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche; in ogni altro caso, si intende negata.