Art. 2 - Realizzazione dei cablaggi delle Reti Locali delle Strutture (RLS)

Art. 2 - Realizzazione dei cablaggi delle Reti Locali delle Strutture (RLS)

1. Le RLS ed i relativi interventi delle Articolazioni di una Struttura (ad esempio delle Scuole di Specializzazione o dei Master universitari ) sono di pertinenza e a carico della Struttura stessa. Quando una Struttura ospita la RLS di un'Articolazione di un'altra Struttura (ad esempio, il Dipartimento sede di una Scuola di Specializzazione), le Strutture interessate devono comunicare congiuntamente al GESTORE quale delle due si prenda carico della gestione e delle modifiche di rete della RLS dell'Articolazione stessa. In assenza di detta comunicazione la Struttura responsabile sarà quella radice dell'Articolazione.

2. Nella progettazione di nuovi edifici e nelle ristrutturazioni l'Ateneo deve prevedere, eventualmente con la partecipazione degli altri Enti coinvolti, la connessione in rete locale di ogni postazione telematica di lavoro o di studio (cablaggio standard) di ciascuna Struttura dell'Ateneo, incluse le eventuali Articolazioni, comprese le apparecchiature di rete. Tali operazioni devono essere eseguite secondo i parametri di seguito elencati:

a) Il dimensionamento del cablaggio standard (numero di prese per stanza di lavoro o aula didattica) deve essere basato sul concetto di postazione di lavoro come definita dalle norme internazionali (ISO 11801, EN 50173, EIA/TIA 569, ecc.).

b) Per i locali di nuova realizzazione o ristrutturazione il costo di realizzazione del cablaggio standard e delle relative apparecchiature di rete di cui al comma seguente è interamente finanziato dall'Amministrazione che, nel caso di RLS miste, potrà accordarsi con altri Enti per una compartecipazione alla spesa e delle procedure di realizzazione delle opere.

c) A supporto del cablaggio standard, l'Amministrazione deve provvedere, per ogni RLS dell'Ateneo, apparati di rete con un numero di porte di accesso per le prese telematiche attive sufficiente a servire adeguatamente gli elaboratori e gli altri nodi di rete esistenti al momento della realizzazione dell'impianto.

3. Laddove esistano impianti fuori norma od obsoleti, o nel caso in cui una RLS diventi insufficiente alle necessità della Struttura stessa sulla base dei criteri esposti al precedente punto 2, su richiesta della Struttura o su proposta del GESTORE, l'Amministrazione partecipa al 50% delle spese di ricablaggio e/o aggiornamento. Il rimanente 50% rimane a carico della Struttura. Vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni:

a) Nel caso in cui la Struttura intenda richiedere l'esecuzione di opere di cui al comma 2 da parte del GESTORE e/o il cofinanziamento all'Amministrazione nel caso in cui preferisca procedere in proprio, ne invia una circostanziata richiesta scritta indirizzata al GESTORE.

b) Le priorità di intervento sono definite dal GESTORE compatibilmente con la disponibilità di bilancio dell'Amministrazione e della Struttura.

c) Il progetto di ricablaggio o di aggiornamento deve tenere conto dell'evoluzione prevista nel medio termine (3-4 anni).L'Amministrazione eroga normalmente un unico finanziamento per Struttura nell’ambito di tale periodo.

d) L'amministrazione assegna annualmente al GESTORE, che ne potrà disporre con piena autonomia, uno specifico budget per piccoli interventi di estrema urgenza.

4. Le Strutture possono in ogni caso procedere, totalmente a proprie spese, all'ampliamento o modifica delle proprie RLS, anche al di fuori dei criteri sopraesposti, purché nel rispetto delle norme di seguito riportate.

5. Indipendentemente dalla compartecipazione o meno dell'Amministrazione alla spesa, le Strutture che intendono procedere in proprio a nuove realizzazioni o a modifiche delle proprie RLS sono obbligate a presentare preventivamente al GESTORE il progetto delle opere che intendano adottare, fornendo le caratteristiche degli apparati e l'opportuna documentazione aggiuntiva, completa delle specifiche metriche dell'impianto. Tale obbligo vale anche per le modifiche o realizzazioni di RLS relative alle Articolazioni di pertinenza delle Strutture. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni contenute nelle seguenti lettere, comprese da (a) a (f)

a) Il GESTORE fornisce un parere tecnico scritto sul progetto, proponendo quali interventi possono essere messi a carico parziale o totale dell'Amministrazione. Il parere tecnico del GESTORE è vincolante.

b) In caso di compartecipazione alle spese da parte dell'Amministrazione, a seguito della verifica con esito positivo da parte del GESTORE della congruità del costo della realizzazione proposta con i prezzi di mercato, viene concordata tra la Struttura e il GESTORE una pianificazione dei lavori e definita una programmazione degli impegni di spesa.

c) La Struttura può anticipare la quota di finanziamento relativa all'Amministrazione, previa approvazione scritta di quest'ultima, oppure sostenere interamente la spesa a titolo definitivo.

d) Ai fini dell'ammissibilità del progetto, gli apparati di rete da installare a cura delle Strutture devono essere conformi agli standard di gestione remota ed accessibili in remoto, in caso di necessità, anche dai tecnici del GESTORE.

e) Al termine di ogni modifica di una RLS, il Direttore della Struttura deve consegnare al GESTORE copia della documentazione comprensiva di:

· certificazione del cablaggio in base alla normativa nazionale ed internazionale vigente
· parametri di configurazione degli apparati installati
· eventuali password non privilegiate delle apparecchiature di rete installate, che permettano il monitoraggio in caso di problemi ed emergenze
· pianta aggiornata che riporti la topologia fisica e logica della rete locale della struttura.

f) In mancanza di questi dati, il GESTORE non configura nei nodi delle DRA alcuna connessione con gli apparati di rete della Struttura oggetto della modifica, assicurandone la loro separazione logica dalle reti esterne alla Struttura stessa.

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