Art. 7 - Connessione degli Elaboratori in rete
Art. 7 - Connessione degli Elaboratori in rete1. Prima di inserire un qualunque dispositivo (elaboratore, apparato, periferica) in rete, è necessaria da parte del responsabile del dispositivo stesso una richiesta scritta da inoltrare al GESTORE.
2. Nella richiesta vanno specificate le informazioni necessarie alla gestione della rete di Ateneo, previste nella modulistica a disposizione del GESTORE.
3. A seguito della richiesta il GESTORE assegna ad ogni dispositivo un indirizzo IP pubblico o privato, a seconda dei servizi che l’elaboratore dovrà fornire.