Art. 8 - Applicazioni e servizi sulla rete

Art. 8 - Applicazioni e servizi sulla rete

1. Le applicazioni in rete devono, in qualsiasi ambito, rispettare l'RFC 1855 “Netiquette Guidelines” ed ogni altra legge, norma o regolamento relativo alla particolare rete utilizzata.

2. Quando un'applicazione o un servizio si estende al di fuori dell'ambito della RLS, deve anche sottostare ai vincoli imposti dalle norme previste dagli enti fornitori di connessione e dagli standard IETF.

3. Il GESTORE ha facoltà di mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire quanto previsto nei precedenti commi 7.1 e 7.2 e alla sicurezza.

4. Ogni applicazione che abbia un impatto significativo sulla disponibilità della banda di un tratto di rete del SIRA, metropolitana o geografica, deve essere preventivamente segnalata al GESTORE, che ne deve dare parere sulla sua ammissibilità.

a) In particolare va verificata tra la Struttura e il GESTORE la compatibilità della messa in esercizio di servizi di posta elettronica, salvataggi ed archiviazioni massicce, utilizzo di basi dati di elevate dimensioni su server delle RLS.

b) Nel caso che l'impatto di un'applicazione non consentisse di mantenere l'equilibrio nella condivisione delle risorse, si deve concordare con il GESTORE una soluzione alternativa in tempi e modi compatibili con i servizi esistenti e le risorse economiche disponibili.

c) Il GESTORE mette in atto tutti gli accorgimenti tecnici disponibili per disattivare il trasporto sul SIRA relativo ad applicazioni con rilevante impatto sulla rete, prive del suo parere favorevole e da esso notificate come tali alla Struttura che le ha attivate.

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