Art. 3 - Organi di gestione
Art. 3 - Organi di gestione1) Il Presidente dello STEA:
a) rappresenta lo STEA;
b) è responsabile della gestione amministrativa, contabile, tecnica e finanziaria dell’omonimo centro di spesa autonomo;
c) applica gli indirizzi contenuti negli obiettivi fissati dagli organi di governo dell’Ateneo;
d) organizza e promuove le iniziative di diffusione esterna dei servizi e delle attività dello STEA;
e) predispone i bilanci di previsione e consuntivo di concerto con il Responsabile amministrativo;
f) sottopone al Consiglio di Amministrazione i piani di aggiornamento e di riqualificazione del personale dello STEA;
g) formula proposte agli organi di governo dell’Ateneo, sentito il Comitato di gestione, sull’utilizzazione delle risorse umane e finanziarie in rapporto ai programmi da realizzare ed agli obiettivi da conseguire, nonché sulla gestione degli spazi;
h) unitamente al Responsabile amministrativo, assume per conto dello STEA tutti gli impegni di spesa e dispone il pagamento delle fatture nell’osservanza delle norme che regolano l’amministrazione e la contabilità; è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alla normativa fiscale;
i) sottoscrive per conto dello STEA tutti i contratti di edizione;
l) stipula per conto dello STEA tutti i contratti nel rispetto del vigente regolamento di Ateneo, per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché del presente Regolamento; per il contratti il cui ammontare superi l’importo di Euro 77.468,53.-, esclusa l’IVA, è necessaria la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
m) accetta e dispone le prestazioni in conto terzi, su proposta del Comitato di gestione, nel rispetto del vigente regolamento di Ateneo per le prestazioni a pagamento.
2) Il Responsabile amministrativo dello STEA:
a) predispone i bilanci di previsione e consuntivo unitamente al Presidente;
b) è consegnatario dei beni mobili dello STEA;
c) cura le gestione del personale assegnato allo STEA sotto il profilo della mobilità all’interno del servizio stesso;
d) sottopone al Consiglio di Amministrazione i piani di aggiornamento e di riqualificazione del personale dello STEA;
e) comunica all’amministrazione i periodi di ferie e di assenza per altre cause, le ore impegnate per lavoro straordinario e gli eventuali incidenti sul lavoro relativi al personale assegnato;
f) unitamente al Presidente, assume per conto dello STEA tutti gli impegni di spesa e dispone il pagamento delle fatture nell’osservanza delle norme che regolano l’amministrazione e la contabilità; è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alla normativa fiscale.
3) Il Direttore tecnico dello STEA:
a) sovrintende a tutte le operazioni tecniche concernenti il servizio;
b) è responsabile dell’emissione dei preventivi;
c) è preposto all’orientamento dell’utenza e alla scelta delle tipologie di lavorazione;
d) sovrintende alla gestione delle apparecchiature;
e) segnala al Responsabile amministrativo tutte le necessità di acquisto di materiali di consumo e macchinari per il buon funzionamento e per lo sviluppo dello STEA
f) segnala al Responsabile amministrativo le esigenze del personale per quanto riguarda ferie, permessi e servizio straordinario in ordine al miglior funzionamento della struttura.
4) Il docente o il ricercatore di ruolo di cui all’art. 2, punto 1:
a) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
b) coadiuva il Presidente nei contatti con l’utenza e nello sviluppo della programmazione;
c) coordina il settore della distribuzione sia nazionale che internazionale, con la relativa formazione del catalogo, sia nelle forme tradizionali che via Internet.