Art. 5 - Bilancio di previsione

Art. 5 - Bilancio di previsione

1) Il bilancio di previsione dello STEA è unico. La gestione del bilancio dello STEA, quale centro di spesa autonomo, è di tipo dipartimentale.
2) Entro il 31 agosto di ciascun anno, il Presidente dello STEA trasmette al Senato Accademico ed al Consiglio di Amministrazione le richieste di finanziamento per l’esercizio successivo. Le richieste devono essere accompagnate da un piano generale aggiornato delle attività programmate per l’esercizio successivo.
3) Entro il 15 dicembre di ciascun anno il Presidente dello STEA, di concerto con il Responsabile amministrativo, predispone il bilancio di previsione sulla base delle entrate previste a fronte di:

a) finanziamenti previsti per i servizi tipografici e di stampa di interesse dell’Ateneo;
b) prestazioni effettuate per l’utenza interna ed esterna.
Per quanto concerne il punto a) la valutazione sarà fatta sulla base del finanziamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro il precedente 30 novembre. Copia del bilancio, unitamente ad una relazione tecnica, è inviato dal Presidente dello STEA al Rettore in qualità di Presidente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
4) Entro il 15 marzo di ciascun anno, il Presidente dello STEA predispone il conto consuntivo, accompagnato da apposita relazione che illustra gli obiettivi conseguiti nel precedente esercizio e quelli ancora da conseguire. Copia del conto consuntivo è inviata dal Presidente dello STEA al Rettore in qualità di Presidente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

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