Art. 7 - Norme transitorie e finali
Art. 7 - Norme transitorie e finali1) Con l’entrata in vigore del presente regolamento lo STEA viene separato dal Centro Servizi della Scuola di Lingue. Il personale ed i fondi dello STEA già amministrati dal Centro Servizi della Scuola di Lingue vengono direttamente gestiti dallo STEA stesso, fermo restando che il personale ed i macchinari già di pertinenza della Scuola di Lingue restano a questa struttura.
2) Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all’emanazione del Decreto rettorale di esecuzione.