Art. 8 - Fondi

Art. 8 - Fondi

Il CLA usufruisce di stanziamenti di bilancio disposti dal Consiglio di Amministrazione. Può disporre dei seguenti fondi:

a) dotazione ordinaria di funzionamento per l'acquisizione dei beni e servizi necessari alla sede stessa;
b) assegnazione per acquisto di attrezzature didattiche;
c) assegnazione per acquisto di arredi per aule e per funzionamento laboratori didattici;
d) eventuali contributi a carico delle strutture scientifiche, didattiche e di servizio dell’Ateneo, ovvero sui fondi di ricerca di docenti e ricercatori che direttamente usufruiscono dei servizi resi dal CLA in base a criteri e modalità deliberati dal Consiglio del CLA;
e) contributi di enti e privati versati per convenzione o a titolo di liberalità;
f) quote di proventi per prestazioni a pagamento da utilizzarsi secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per le prestazioni conto terzi;
g) ogni altro fondo specificatamente destinato, per legge o per disposizione dei competenti organi accademici dell’Ateneo, all’attività del CLA.

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