Art. 10 - Prestazioni in conto terzi
Art. 10 - Prestazioni in conto terzi1. Enti pubblici o privati che intendano usufruire delle apparecchiature o dei servizi del CLA devono presentare al Direttore del CLA richiesta scritta precisando il tipo di prestazione richiesta. Le richieste devono essere prese in considerazione nell’ordine cronologico di presentazione.
2. Il Direttore del CLA comunica al richiedente l’accettazione del CLA e la data presumibile entro la quale potrà essere eseguita la prestazione "di routine". Il Consiglio di Amministrazione, su indicazione del Direttore CLA, sentito il Consiglio CLA, delibera sulle prestazioni in conto terzi aventi natura di consulenza linguistica di carattere straordinario, contratti e convenzioni a contenuto complesso ovvero richiedenti specifiche attività, nel rispetto del vigente Regolamento di Ateneo per le prestazioni in conto terzi.