Art. 1

Art. 1

Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l’Università, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, può stipulare contratti di diritto privato di lavoro autonomo con studiosi od esperti anche di cittadinanza straniera di comprovata qualificazione professionale e scientifica per il conferimento:
a) di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di diploma, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento, che non sia stato possibile conferire a professori di ruolo, ricercatori e categorie equiparate o per i quali si renda particolarmente opportuno, in relazione ai loro specifici contenuti formativi, l’apporto di competenze esterne all’Università. Il ricorso alla stipula di contratti per insegnamenti ufficiali obbligatori è consentito solo nelle ipotesi di effettiva necessità;
b) di corsi integrativi di insegnamenti ufficiali nei corsi di laurea e di diploma, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento;
c) di attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali nei corsi di laurea e di diploma, nelle scuole di specializzazione e nei corsi di perfezionamento.
I contratti hanno durata massima di un anno accademico e sono rinnovabili con lo stesso soggetto, previa valutazione positiva delle attività didattiche svolte dal docente, da parte della Facoltà e del rispettivo Comitato per la didattica, per non più di sei anni accademici consecutivi.
I contratti non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria statali.

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