Art. 3

Art. 3

Con le seguenti categorie la stipula di contratti è possibile alle condizioni rispettivamente indicate:
- cittadini stranieri, purchè in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno.
- dipendenti dello Stato e di Enti pubblici, a condizione che siano stati autorizzati alla stipula dall’Amministrazione di appartenenza.
- appartenenti ad Enti con i quali l’Università ha in atto una convenzione ai sensi dell’art. 27 del DPR 382/80, a condizione che l’Ente conceda il nulla-osta e che l’attività didattica sia svolta al di fuori dell’orario di servizio. L’attività svolta nell’ambito dell’orario di servizio è senza oneri per l’Università.
- titolari di assegni per collaborazione ad attività di ricerca presso l’ Università di Trieste ai sensi dell’art.51, comma 6, della legge 30.12.1997 n.449, a condizione che l’attività didattica sia svolta al di fuori dell’ impegno quale assegnista e previo parere favorevole della Facoltà di afferenza e del Senato accademico;
- iscritti presso l’Università di Trieste ad un corso di dottorato di ricerca, a condizione che l’attività didattica sia a carattere sussidiario, integrativo o tecnico-pratico, sia svolta al di fuori degli impegni del corso di dottorato e non comprometta l’attività di formazione alla ricerca.

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