Art. 4

Art. 4

Per le varie tipologie di contratti sono fissati i seguenti criteri generali retributivi:

- Contratti per corsi ufficiali nei corsi di Laurea, nei corsi di diploma, nei corsi di perfezionamento e nelle scuole di specializzazione:
il compenso sarà determinato dalle singole Facoltà

- Contratti per attività didattiche integrative o tecnico-pratiche nei corsi di Laurea e di Diploma, nei corsi di perfezionamento e nelle Scuole di specializzazione non mediche:
il compenso sarà commisurato all’impegno didattico richiesto, tenuto conto della provenienza dell’esperto, secondo i seguenti criteri, prevedendo un compenso maggiore per chi proviene da località più distanti:
1) esperti residenti a Trieste o provenienti da località della Regione Friuli-Venezia Giulia prossime a Trieste ovvero residenti a Gorizia o Pordenone e destinati alle medesime sedi decentrate
2) esperti provenienti da località della Regione Friuli-Venezia Giulia distanti da Trieste o da località estere vicine, nonchè esperti destinati alle sedi di Gorizia e Pordenone e non residenti in tali località
3) esperti provenienti da località esterne alla Regione Friuli-Venezia Giulia (estero compreso).

- Contratti per attività didattiche integrative o tecnico-pratiche nelle Scuole di specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia:
l’importo verrà commisurato dalla Facoltà in base all’impegno didattico richiesto.

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