Art. 7
Art. 7Il presente regolamento entra in vigore con l’anno accademico 1999-2000.
Dalla entrata in vigore, ai sensi dell’art. 3 del decreto ministeriale 21.5.1998 n. 242, s’intendono non applicabili le norme citate nello stesso articolo.
E’ fatta salva la possibilità da parte dei Consigli di Facoltà di attribuire, senza oneri per l’Università, funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti ad Enti con i quali siano state stipulate convenzioni ai sensi dell’art.27 del D.P.R. 11.7.1980 n.382.