Art. 1

Art. 1

Art. 1 - Per valutare il curriculum complessivo del candidato e le pubblicazioni scientifiche, la Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri.

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell’attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura;
d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare;

f) possesso del titolo di dottore di ricerca, conseguito in Italia o all’estero, congruente con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura per la copertura di posti di ricercatore.

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