Art. 7 - Comitato

Art. 7 - Comitato

Il Comitato è composto da:

- fino a un massimo di tre rappresentanti di ciascuno dei Dipartimenti aderenti, eletti tra i professori e ricercatori appartenenti al rispettivo Consiglio, i quali rimangono in carica per un triennio e sono rieleggibili.
- il Direttore del Dipartimento individuato quale Centro gestore, qualora non sia già componente del Comitato ai sensi del precedente punto 1;
- un rappresentante per ciascuno dei gruppi di ricerca aderenti al CIRD e non appartenenti ad uno dei Dipartimenti aderenti, limitatamente al periodo di esecuzione del progetto di ricerca e, in ogni caso, con un massimo di due rappresentanti appartenenti ad uno stesso Dipartimento non aderente al CIRD.

Il Comitato ha il compito:
- di eleggere il Coordinatore;
- di eleggere i membri elettivi della Giunta;
- di formulare le valutazioni dei progetti di cui nell’art. 4;
- di approvare i rendiconti annuali e consuntivi prodotti dai responsabili di progetto.

In caso di parità nelle votazioni del Comitato, prevale il voto del Coordinatore.

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