Art. 8 - Coordinatore

Art. 8 - Coordinatore

Il Coordinatore è eletto dal Comitato tra i rappresentanti dei Dipartimenti di cui all'art. 7 con la maggioranza dei due terzi dei presenti e resta in carica per un triennio ed è rieleggibile per un secondo mandato triennale.
Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato e la Giunta e ne rende esecutive le deliberazioni.

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