Capo 1 - Parte Generale

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Art. 1

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le procedure per la copertura mediante trasferimento dei posti vacanti di professore e ricercatore universitari di ruolo e per la mobilità nell’ambito dell’Università degli Studi di Trieste dei professori e ricercatori universitari di ruolo.

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Art. 2

Art. 2

Ai sensi del presente regolamento si intendono:
a) per Ministero il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) per Università l’Università degli studi di Trieste;
c) per Rettore il Rettore dell’Università degli studi di Trieste;
d) per trasferimento la procedura con la quale si dispone la copertura di un posto di ruolo vacante di professore o ricercatore universitario con il trasferimento di un professore o ricercatore della stessa o di altra sede universitaria, nella stessa posizione organica occupata nell’Ateneo di appartenenza;
e) per mobilità interna la procedura mediante la quale un professore o ricercatore di ruolo dell'Università di Trieste passa ad un diverso settore scientifico-disciplinare nell’ambito della Facoltàdi appartenenza ovvero ad un posto vacante della corrispondente qualifica presso altra Facoltà dell'Università di Trieste per lo stesso settore scientifico-disciplinare unitamente al posto ricoperto ed alla relativa risorsa stipendiale;
f) per settori i settori scientifico-disciplinari.

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Art. 3

Art. 3

Ai fini dell’attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna le Facoltà, d’intesa con le strutture didattiche interessate, in sede di programmazione dell’attività didattica, formulano -di norma entro il 31 maggio- motivate proposte indicando il settore che si intende coprire e le modalità di copertura (trasferimento o mobilità interna).
Le proposte delle Facoltà - escluse quelle relative ai passaggi all’interno delle Facoltà previsti dall’art. 9, punto 1) del presente regolamento - sono sottoposte all’esame del Senato accademico e del Consiglio d’amministrazione per l’approvazione nell'ambito delle rispettive competenze.
I trasferimenti decorrono di norma dalla data di inizio dell’attività didattica del primo semestre e possono essere disposti con decorrenza in corso d’anno nel rispetto delle esigenze dell’insegnamento e di quanto disposto in materia dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
I provvedimenti di mobilità interna possono essere disposti con decorrenza in corso d’anno nel rispetto delle esigenze dell’insegnamento.
In materia di trasferimenti e mobilità interna la composizione del Consiglio di Facoltà è regolata secondo le Linee Guida di Facoltà di cui alle delibere del Senato accademico dd. 7.4.1998 e 8.7.1998 ed al decreto rettorale n. 816/AG dd. 22.9.1998.

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