Art. 3
Art. 3Ai fini dell’attivazione delle procedure di trasferimento e di mobilità interna le Facoltà, d’intesa con le strutture didattiche interessate, in sede di programmazione dell’attività didattica, formulano -di norma entro il 31 maggio- motivate proposte indicando il settore che si intende coprire e le modalità di copertura (trasferimento o mobilità interna).
Le proposte delle Facoltà - escluse quelle relative ai passaggi all’interno delle Facoltà previsti dall’art. 9, punto 1) del presente regolamento - sono sottoposte all’esame del Senato accademico e del Consiglio d’amministrazione per l’approvazione nell'ambito delle rispettive competenze.
I trasferimenti decorrono di norma dalla data di inizio dell’attività didattica del primo semestre e possono essere disposti con decorrenza in corso d’anno nel rispetto delle esigenze dell’insegnamento e di quanto disposto in materia dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
I provvedimenti di mobilità interna possono essere disposti con decorrenza in corso d’anno nel rispetto delle esigenze dell’insegnamento.
In materia di trasferimenti e mobilità interna la composizione del Consiglio di Facoltà è regolata secondo le Linee Guida di Facoltà di cui alle delibere del Senato accademico dd. 7.4.1998 e 8.7.1998 ed al decreto rettorale n. 816/AG dd. 22.9.1998.