Capo 2 - Trasferimenti
Capo 2 - Trasferimenti adminArt. 4 - Procedura
Art. 4 - Procedura1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi dell’articolo 3, il Rettore emette specifici avvisi di vacanza dei posti di ruolo di professore o ricercatore universitario da coprire per trasferimento, con l’indicazione del settore cui si riferisce il posto da coprire.
2. Dell’avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 5 - Requisiti
Art. 5 - Requisiti1. Possono partecipare alle valutazioni comparative per la copertura mediante trasferimento di posti di ruolo vacanti di professore di I e II fascia e di ricercatore universitario, rispettivamente, i professori di I e II fascia ed i ricercatori universitari appartenenti sia ad università statali che ad università ed istituti liberi riconosciuti dallo Stato.
2. I professori e ricercatori di altre Università possono presentare domanda di trasferimento purché abbiano prestato servizio presso la sede universitaria di provenienza per almeno tre anni,, anche se in posizione di aspettativa ai sensi dell’art. 13, primo comma, numeri da 1) a 9) del DPR 11luglio 1980 n. 382. La domanda può essere presentata anche nel corso del terzo anno di permanenza nella sede di appartenenza.
Art. 6 - Presentazione delle domande
Art. 6 - Presentazione delle domande1. Le domande di trasferimento dovranno pervenire al Preside della Facoltà entro il termine perentorio stabilito nell’avviso rettorale di vacanza.
I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 e superiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso rettorale di vacanza nella Gazzetta ufficiale.
2. L’interessato dovrà allegare alla domanda il curriculum della propria attività scientifica e didattica nonché i titoli e le pubblicazioni - con il relativo elenco- che ritenga utili ai fini della valutazione comparativa. Il candidato di altra sede universitaria dovrà dichiarare nella domanda di essere in regola rispetto all’obbligo del triennio di permanenza di cui all’art. 5, comma 2, del presente regolamento.
3. Non potranno essere presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.
Art. 7 - Criteri generali di valutazione e procedure di chiamata
Art. 7 - Criteri generali di valutazione e procedure di chiamata1. Ai fini della valutazione comparativa, il Consiglio di Facoltà valuta la professionalità scientifica e l’attività didattica del candidato sulla base del curriculum complessivo e dei titoli e lavori prodotti.
2. Le pubblicazioni scientifiche saranno valutate secondo i seguenti criteri:
- originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico
- congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore
- apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica
- continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nel settore.
3. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio della Facoltà, in particolare nei casi in cui non disponga al proprio interno di idonea competenza nel settore, affida ad una commissione istruttoria il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti. La commissione, completata la fase istruttoria, redige una relazione che sottopone all’esame della Facoltà.
4. La deliberazione di chiamata deve essere motivata e viene adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta dei presenti.
5. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche. In tal caso il Preside, entro 30 giorni dall’adozione della delibera, comunica la decisione della Facoltà a tutti i candidati che hanno prodotto regolare domanda.
Art. 8 - Provvedimento di trasferimento
Art. 8 - Provvedimento di trasferimento1. Il trasferimento è disposto dal Rettore con decreto che ha natura definitiva.
2. Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto di trasferimento viene data comunicazione dell’esito della valutazione comparativa a tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda.