Art. 4 - Procedura
Art. 4 - Procedura1. In attuazione delle deliberazioni adottate dagli organi accademici ai sensi dell’articolo 3, il Rettore emette specifici avvisi di vacanza dei posti di ruolo di professore o ricercatore universitario da coprire per trasferimento, con l’indicazione del settore cui si riferisce il posto da coprire.
2. Dell’avviso di vacanza viene data pubblicità mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.