Art. 6 - Presentazione delle domande

Art. 6 - Presentazione delle domande

1. Le domande di trasferimento dovranno pervenire al Preside della Facoltà entro il termine perentorio stabilito nell’avviso rettorale di vacanza.
I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 e superiori a 30 giorni e decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso rettorale di vacanza nella Gazzetta ufficiale.
2. L’interessato dovrà allegare alla domanda il curriculum della propria attività scientifica e didattica nonché i titoli e le pubblicazioni - con il relativo elenco- che ritenga utili ai fini della valutazione comparativa. Il candidato di altra sede universitaria dovrà dichiarare nella domanda di essere in regola rispetto all’obbligo del triennio di permanenza di cui all’art. 5, comma 2, del presente regolamento.
3. Non potranno essere presi in considerazione i titoli e le pubblicazioni pervenuti dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

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