Art. 7 - Criteri generali di valutazione e procedure di chiamata
Art. 7 - Criteri generali di valutazione e procedure di chiamata1. Ai fini della valutazione comparativa, il Consiglio di Facoltà valuta la professionalità scientifica e l’attività didattica del candidato sulla base del curriculum complessivo e dei titoli e lavori prodotti.
2. Le pubblicazioni scientifiche saranno valutate secondo i seguenti criteri:
- originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico
- congruenza della complessiva attività del candidato con le discipline del settore
- apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica
- continuità temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nel settore.
3. Ove lo ritenga opportuno, il Consiglio della Facoltà, in particolare nei casi in cui non disponga al proprio interno di idonea competenza nel settore, affida ad una commissione istruttoria il compito di svolgere la valutazione comparativa di cui ai commi precedenti. La commissione, completata la fase istruttoria, redige una relazione che sottopone all’esame della Facoltà.
4. La deliberazione di chiamata deve essere motivata e viene adottata dal Consiglio di Facoltà a maggioranza assoluta dei presenti.
5. La Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformità dei profili professionali dei candidati rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche. In tal caso il Preside, entro 30 giorni dall’adozione della delibera, comunica la decisione della Facoltà a tutti i candidati che hanno prodotto regolare domanda.