Art. 8 - Provvedimento di trasferimento

Art. 8 - Provvedimento di trasferimento

1. Il trasferimento è disposto dal Rettore con decreto che ha natura definitiva.
2. Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto di trasferimento viene data comunicazione dell’esito della valutazione comparativa a tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda.

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