Art. 8 - Provvedimento di trasferimento
Art. 8 - Provvedimento di trasferimento1. Il trasferimento è disposto dal Rettore con decreto che ha natura definitiva.
2. Entro 30 giorni dall’emanazione del decreto di trasferimento viene data comunicazione dell’esito della valutazione comparativa a tutti i candidati che hanno presentato regolare domanda.