Art. 6
Art. 6L’Amministrazione assegnerà la pratica relativa all’impugnazione di un provvedimento disciplinare al Collegio, secondo un criterio oggettivo di rotazione, con precedenza per quei Collegi che abbiano avuto assegnato il minor numero di pratiche. Nel caso vi siano più Collegi con egual numero di pratiche assegnate, la scelta avverrà per sorteggio.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio a fornire al Collegio copia di tutta la documentazione agli atti, riguardante il provvedimento disciplinare impugnato, nonché copia dell’ulteriore documentazione che il Collegio riterrà d’acquisire relativamente all’impugnazione.
Il Collegio, assegnata l’impugnazione, procede in assoluta autonomia a tutti gli atti relativi all’istruzione della pratica, procedendo direttamente ad effettuare le comunicazioni, le richieste di chiarimenti e quant’altro si renda necessario od opportuno.
Il Presidente fissa, sentiti gli altri componenti del Collegio, il giorno e l’ora e delle riunioni del Collegio e ne dà comunicazione all’Amministrazione, con congruo anticipo.
In caso di disaccordo tra i componenti del Collegio relativamente al compimento degli atti istruttori, il Presidente pone la questione al voto.
Il Presidente nomina, tra i componenti del Collegio, un segretario. Questi cura la verbalizzazione, su moduli predisposti dall’Amministrazione, delle varie fasi istruttorie e della decisione finale cui sia pervenuto il Collegio. In assenza del segretario, i compiti di verbalizzazione sono svolti dal componente presente più anziano.
L’Amministrazione provvede a mettere a disposizione un idoneo locale per le sedute del Collegio e a fornire il necessario supporto amministrativo.
Al termine dell’attività istruttoria, il Collegio adotta la conseguente decisione che può consistere nell’assoluzione del dipendente, nella conferma del provvedimento disciplinare o nella irrogazione di una sanzione più lieve. Il Collegio emette la sua decisione entro 90 giorni dall’impugnazione.
Il Collegio comunica la decisione assunta all’Amministrazione, al dipendente interessato, al procuratore ovvero rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato ed al responsabile della struttura a cui afferisce detto dipendente.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno tre dei componenti del Collegio.
Il Collegio adotta le proprie decisioni a maggioranza assoluta dei componenti.