Art. 11

Art. 11

I sorteggi previsti dagli articoli 5 comma 4°, 6 comma 1° e 7 commi 1° e 2° verranno effettuati, a cura dell’Amministrazione, alla presenza di quattro rappresentanti - due per l’Amministrazione e due per i dipendenti - scelti fra quelli designati ai sensi dell’art. 3.

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