Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento
Art. 2 - Soggetti e categorie di riferimento1. Si intendono per unità produttive le strutture amministrative, le presidenze di facoltà, i dipartimenti, i centri di servizio o di assistenza, le aziende universitarie istituite ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché ogni altra struttura singola o di aggregazione di strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e di gestione, istituite dall’ Università di Trieste in conformità alle previsioni statutarie e regolamentari.
2. Il Rettore con apposito provvedimento dell’Università, viene individuato come Datore di Lavoro.
3. Il Direttore Amministrativo, i Direttori di Dipartimento, i Presidi di Facoltà, i Direttori dei Centri Servizi con autonomia di spesa, assumono la figura di Dirigenti ai sensi del D. Lgs. 626/94. Le predette cariche comportano l’implicita accettazione della delega rettorale relativa agli obblighi di cui al D. Lgs. 626/94 art. 4 comma 5 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), p), q) come modificato dal D.Lgs 242/96. Inoltre, i Direttori dei dipartimenti scientifici assumono la figura di titolari dell’impianto (laboratorio ), relativamente agli obblighi del D.L.gs 206 del 12 aprile 2001, inerente l’impiego confinato dei microorganismi geneticamente modificati
1. Per Responsabile della attività didattica o di ricerca in laboratorio si intende il soggetto che, individualmente o come coordinatore di gruppo, svolge attività didattiche o di ricerca in laboratorio e viene identificato nel Preside di Facoltà per le attività didattiche in aula e nel Direttore del Dipartimento per le attività di laboratorio.
5. Per la finalità del presente regolamento i Dirigenti si avvalgono di Preposti.
5.bis Per Preposto si intende il responsabile di un progetto di ricerca e/o il soggetto che svolge attività di coordinatore di gruppo sia in ambito didattico sia in ambito di ricerca e non è soggetto necessariamente a nomina rettorale.
6. Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolgono attività didattica, di ricerca o di servizio che comportano l’uso di macchine, di apparecchi ed attrezzature di lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici. Sono considerati laboratori, altresì, i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell’area edificata della sede - quali, ad esempio, campagne archeologiche, geologiche, marittime -. I laboratori si distinguono in laboratori di didattica, di ricerca, di servizio, sulla base delle attività svolte e, per ognuno di essi, considerata l’entità del rischio, vengono individuate specifiche misure di prevenzione e protezione, tanto per il loro normale funzionamento che in caso di emergenza, e misure di sorveglianza sanitaria.
7. Oltre al personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo dipendente dell’Università, si intende per lavoratore anche quello non organicamente strutturato e quello degli enti convenzionati, sia pubblici che privati, che svolge l’attività presso le strutture dell’Università, salva diversa determinazione convenzionalmente concordata, nonchè gli studenti dei corsi universitari, i dottorandi, gli specializzandi, i tirocinanti, i borsisti ed i soggetti ad essi equiparati, quando frequentino laboratori didattici, di ricerca o di servizio con l’autorizzazione dei Dirigenti delle strutture e, in ragione dell’attività specificamente svolta, siano esposti a rischi individuati nel documento di valutazione. In ragione di quanto sopra esposto, all’inizio di ogni A.A. ed ogni qualvolta si verifichi un cambiamento, il Dirigente darà comunicazione al Servizio dei nominativi di dette persone, equiparate ai lavoratori.