Art. 6 - Formazione ed informazione
Art. 6 - Formazione ed informazione1. Ferme restando le attribuzioni generali
del Rettore di cui all’art. 2, lettera h, in tema di formazione e informazione dei lavoratori, i Dirigenti, anche tramite i Preposti, limitatamente alle rispettive attribuzioni e competenze, provvedono affinché ciascun lavoratore o persona ad esso equiparata, afferente alla loro struttura, riceva adeguata informazione e formazione in adempimento agli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 626/94.
2. Il Dirigente della attività didattica o di ricerca in laboratorio, nell’ambito delle proprie attribuzioni, provvede direttamente, o avvalendosi di un qualificato collaboratore, alla formazione ed informazione di tutti i soggetti esposti, sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione che devono essere adottate, al fine di eliminarli o ridurli al minimo in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva ed esauriente informazione al datore di lavoro.
3. Il Preposto della attività didattica o di ricerca in laboratorio è tenuto altresì ad informare tutti i propri collaboratori sui rischi specifici connessi alle attività svolte e sulle corrette misure di prevenzione e protezione, sorvegliandone e verificandone l’operato, con particolare attenzione nei confronti degli studenti e dei soggetti ad essi equiparati.
4. Nell’assolvimento degli obblighi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, i Dirigenti delle unità produttive, sentiti i Preposti della attività didattica o di ricerca in laboratorio, si avvalgono degli specifici servizi generali all’uopo predisposti dal Rettore ai sensi dell’art. 3, lettera g del presente regolamento in tema di formazione e informazione, della collaborazione del Servizio di prevenzione e protezione dell’Ateneo, del Medico Competente, dell’Esperto Qualificato e della consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell’Università di Trieste.